Nell’ambito di una transazione commerciale, chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo, ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.
Come si ricorderà gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.
Il comma 1 dell’articolo 5 del d.lgs. 231/2002, prevede che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi (moratori), […], è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali”.
Il 2° comma della medesima norma prevede che “Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”.
Con Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2011, n. 165, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011 il saggio di interesse, al netto della maggiorazione prevista, è pari all'1,25%.
Pertanto, per tale periodo: