Pignoramento presso terzi: cos’è e come funziona
Il pignoramento presso terzi è una procedura di esecuzione forzata prevista dal diritto civile italiano, utilizzata per recuperare crediti insoluti. Quali sono i soggetti coinvolti e come funziona esattamente? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.
Pignoramento presso terzi: cos’è e soggetti coinvolti
Il pignoramento presso terzi consente, in sostanza, al creditore di soddisfare il proprio credito rivalendosi su beni o somme dovute al debitore da parte di un terzo. Sono, dunque, tre i soggetti coinvolti:
- il creditore che avvia il pignoramento per recuperare il proprio credito;
- il debitore che non ha rispettato l’obbligo di pagamento nei confronti del creditore;
- un soggetto terzo (persona fisica o giuridica) che detiene beni o crediti del debitore.
Possono essere pignorabili sia i crediti del debitore presso il soggetto terzo, sia beni mobili.
I casi più consueti sono il pignoramento di una parte dello stipendio del debitore prima che il datore di lavoro proceda all’elargizione dello stesso, di una parte della pensione prima che l’ente previdenziale la accrediti o ancora il blocco delle somme disponibili sul conto corrente del debitore presso una banca.
Le tipologie di soggetto terzo pignorabile
Come abbiamo visto, nel pignoramento presso terzi il soggetto terzo è colui che detiene beni o somme di denaro appartenenti al debitore o ha un’obbligazione nei confronti dello stesso.
Le tipologie di soggetti terzi si distinguono in base alla natura del rapporto tra il debitore e il terzo. Vediamo insieme le principali categorie.
Terzo detentore di beni mobili
Quando il debitore possiede beni mobili (come denaro, autoveicoli, attrezzature ecc.) che sono in possesso di un altro soggetto, questo può essere pignorato. In questo caso, il terzo detentore è obbligato a restituire o a rendere indisponibile il bene in seguito al pignoramento.
Terzo debitore del debitore
Un altro caso frequente è quando il soggetto terzo è una persona o un ente che ha un debito nei confronti del debitore e che, quindi, deve pagare allo stesso una somma di denaro. In questo caso, il pignoramento riguarda il credito che il debitore vanta nei confronti del terzo.
Terzo bancario
Quando il debitore ha un conto corrente presso una banca, questa può essere coinvolta nel pignoramento. La banca, in questo caso, dovrà bloccare le somme presenti sul conto e trasferirle al creditore, se richiesto dal tribunale.
Terzo ente pubblico
In alcuni casi il pignoramento può coinvolgere un ente pubblico che detiene beni o crediti del debitore. Per esempio, l’Agenzia delle Entrate può essere il terzo pignorante in caso di crediti fiscali e tributari.
Terzo possessore di beni in custodia
Un’altra figura è quella del custode. In tal caso, il pignoramento può riguardare beni che il terzo tiene in custodia per conto del debitore. Questo può accadere con beni in deposito presso terzi (magazzini, depositi legali, ecc.).
Terzo fideiussore
Anche un soggetto che ha prestato una fideiussione a favore del debitore può essere coinvolto nel pignoramento. Sebbene non detenga beni del debitore, un fideiussore è tenuto a pagare il debito in caso di inadempimento del debitore, quindi può essere obbligato a soddisfare la richiesta di pagamento del credito.
Pignoramento presso terzi: procedura e normativa di riferimento
La normativa di riferimento è contenuta nel Libro III del Codice di Procedura Civile e in particolare gli articoli che vanno dal 474 al 512 c.p.c., per ciò che concerne i principi generali relativi all’esecuzione forzata e gli articoli dal 543 al 554 c.p.c. per ciò che concerne specificamente il pignoramento presso terzi.
L’art. 543 chiarisce che “Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore”.
Il procedimentoinizia, dunque, quando il creditore notifica un atto di pignoramento sia al debitore sia al terzo. Questo atto specifica l’importo del credito da recuperare e intima al terzo di non disporre delle somme o dei beni del debitore. A questo punto il terzo è obbligato a dichiarare l’esistenza e l’entità dei beni o crediti che detiene a favore del debitore. Lo step successivo è l’udienza in tribunale dove il giudice dell’esecuzione verifica la situazione e ha facoltà di disporre che i beni o le somme siano destinati alla copertura del debito.
Riepilogando, i principali step sono:
- notifica dell’atto di pignoramento, in cui il creditore notifica l’atto sia al debitore sia al terzo. Questo atto contiene l’ingiunzione al debitore di non disporre dei beni pignorati e l’intimazione al terzo di non effettuare pagamenti o trasferimenti senza ordine del giudice;
- dichiarazione del terzo, tenuto a comunicare al creditore, entro dieci giorni dalla notifica, l’esistenza e l’entità dei crediti o dei beni del debitore in suo possesso. Questa comunicazione può avvenire tramite raccomandata o posta elettronica certificata (PEC);
- udienza, se il terzo non fornisce la dichiarazione nei termini previsti, è convocato ad un’udienza davanti al giudice competente. In caso di mancata comparizione o dichiarazione, si presume che il terzo detenga i beni o i crediti indicati dal creditore;
- assegnazione o vendita, una volta accertata l’esistenza dei beni o dei crediti, il giudice può disporre l’assegnazione delle somme al creditore o ordinare la vendita dei beni pignorati per soddisfare il credito.
I limiti alla pignorabilità dei crediti
L’art. 545 c.p.c. stabilisce quali crediti non possono essere pignorati e quali lo possono essere solo relativamente.
Sono totalmente impignorabili:
- crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto;
- crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
- somme destinate al mantenimento o alla maternità, come assegni familiari o somme destinate al mantenimento della prole o alla maternità;
- pensioni e indennità per invalidità civile o indennità di accompagnamento e somme correlate a invalidità o disabilità.
Sono parzialmente pignorabili:
- stipendi, salari e altre indennità derivanti da rapporti di lavoro o impiego possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto del netto percepito per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito;
- le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità al posto della pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsto da speciali disposizioni di legge;
- le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, mentre quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti e nel rispetto delle speciali disposizioni di legge.
Le indagini patrimoniali a supporto
Le indagini patrimoniali rappresentano uno strumento cruciale per il creditore che intende recuperare le somme dovute attraverso il pignoramento presso terzi. Per avviare efficacemente questa procedura è, infatti, essenziale disporre di informazioni precise sulla situazione patrimoniale del debitore.
Attraverso attività investigative mirate è possibile, infatti, individuare i beni e i crediti del debitore, nonché i soggetti terzi che potrebbero detenerli.
Le indagini patrimoniali sono volte a verificare l’esistenza e la consistenza di:
- conti correnti bancari;
- stipendi, salari e pensioni;
- crediti verso terzi;
- partecipazioni societarie;
- altri beni pignorabili.
Il loro scopo è raccogliere informazioni utili per individuare le risorse del debitore, facilitando un’azione esecutiva mirata ed efficace.
Sulla base delle informazioni acquisite il creditore può, poi, procedere notificando l’atto di pignoramento al debitore e al terzo.
I vantaggi di accurate indagini patrimoniali stanno nel:
- ridurre i rischi di insuccesso, visto che identificando con precisione i beni aggredibili si evita di avviare esecuzioni infruttuose;
- accelerare la procedura esecutiva, dal momento che disponendo già delle informazioni necessarie si riducono i tempi di ricerca dei beni;
- massimizzare il recupero del credito con una strategia mirata in modo che il creditore aumenti le probabilità di rientro dell’esposizione.
L’avvento della digitalizzazione ha reso più rapide ed efficienti le indagini patrimoniali. Grazie all’accesso telematico alle banche dati e agli strumenti informatici di analisi, è possibile ottenere informazioni in tempo reale, migliorando l’efficacia delle azioni esecutive.
È però indispensabile ricordare che le indagini patrimoniali devono svolgersi nel rispetto delle norme, garantendo un equilibrio tra le esigenze del creditore e i diritti del debitore. In particolare, per il principio di riservatezza le informazioni raccolte devono essere utilizzate esclusivamente per fini di recupero del credito e in molti casi l’accesso alle informazioni richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Vista l’alta professionalità necessaria nel condurre le indagini, è fondamentale che le attività investigative siano svolte da società dotate di licenza investigativa ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per garantire la conformità alla normativa e la tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.
La licenza ex 134 TULPS è rilasciata dalla Prefettura ed è obbligatoria per chi esercita attività di investigazione privata, compresa la raccolta di informazioni patrimoniali su terzi. Essa garantisce che l’operatore abbia i requisiti di professionalità, onorabilità e formazione necessari per svolgere l’attività investigativa in modo legale e con competenza.
È bene ricordare infatti che le indagini patrimoniali riguardano informazioni sensibili su cui la normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003) impone restrizioni sull’accesso e sull’uso. Le società autorizzate ex art. 134 TULPS hanno l’obbligo di rispettare tali disposizioni e sono soggette a controlli per garantire il trattamento lecito dei dati, assicurando così la correttezza dello svolgimento dell’indagine a tutela di tutti i soggetti coinvolti.
Le informazioni raccolte da una società non autorizzata, invece, potrebbero essere considerate illegittime o inammissibili in sede giudiziale.
L’obbligo di ottenere una licenza investigativa previene, inoltre, l’abuso nell’accesso a informazioni riservate e impedisce che soggetti non qualificati operino senza rispettare i rigidi standard richiesti dalla legge.
Le indagini patrimoniali eseguite da società autorizzate ex 134 TULPS offrono, dunque, una maggiore garanzia sulla qualità e sull’affidabilità delle informazioni fornite, contribuendo alla sicurezza e all’efficacia del procedimento di pignoramento presso terzi, evitando contestazioni o irregolarità che potrebbero pregiudicare l’esecuzione.
In Abbrevia siamo consapevoli dell’importanza di svolgere attività investigative con professionalità e competenza. Il rispetto delle regole è un valore per noi imprescindibile.
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