Nuovo vademecum sulla privacy e il recupero dei crediti
Tutti i comportamenti che possono ledere l’immagine o divulgare informazioni riservate della persona in questione non sono ammessi, ma purtroppo, come accertato dal Garante, a volte le società si avvalgono di procedure decisamente invasive (visite a domicilio o sul posto di lavoro; reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare; telefonate preregistrate; invio di posta con l'indicazione all'esterno della scritta "recupero crediti" o "preavviso esecuzione notifica", fino all'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.
Spesso anche dati personali di intere famiglie risultavano inseriti nei data base del soggetto creditore o delle società di recupero crediti) e per questo motivo il Garante ha deciso di intervenire con un provvedimento generale e prescrivere a quanti svolgono l'attività di recupero crediti le misure necessarie perché tutto si svolga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e pertinenza.
L’attività di recupero crediti può essere realizzata direttamente dal creditore come pure, nel suo interesse, da terzi.
Se il creditore decide di rivolgersi a terzi dovrà comunicare ai soggetti incaricati del recupero del credito i dati personali dei soli debitori. Occorre, infatti evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del titolare/creditore, contenente anche i dati di altri soggetti.
Si tratta, per lo più, di dati anagrafici, di informazioni utili per contattare il debitore (quali, ad esempio, i recapiti telefonici forniti), oltre ai dati relativi alla somma dovuta.
Sia nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore sia nel tentativo di presa di contatto, non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale.
Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo.
Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:
- visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi
- comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore
- utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. Le sollecitazioni di pagamento devono essere portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all'esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente
- affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, rendendo cosi pubblica la sua situazione
I dati da trattare in sede di recupero crediti sono i dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici.
La conservazione dei dati, salvo l'assolvimento di specifici obblighi di legge che può richiedere una conservazione prolungata dei dati raccolti, una volta assolto l'incarico e acquisite le somme, devono essere cancellati
Il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) riconosce all’interessato (in questo caso al debitore) la possibilità di esercitare nei confronti del titolare del trattamento (il soggetto creditore, come ad esempio le banche, le finanziarie, le società di forniture dei servizi ecc. ) alcuni diritti, specificamente indicati all'art. 7 del Codice(3) .
Tra questi, l'interessato ha la possibilità di richiedere l'origine dei dati che lo riguardano; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali tramite la compilazione del modulo predisposto direttamente dal Garante.
Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore.