Skip to main content

Nuove norme per il pignoramento dello stipendio e della pensione

Con la nuova riforma del codice di procedura civile ( Art. 13, d.l. 27 giugno 2015, n. 83) vengono introdotte importanti novità sul pignoramento della pensione, stipendio e altre somme ad essi assimilati (pignoramento TFR, risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, assegni di quiescenza, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, ecc)

Prima del 27 giugno 2015, tali somme potevano essere pignorate integralmente, cioè il 100%, qualora il pignoramento di stipendio o pensione fosse avvenuto in banca. Se invece l’atto fosse stato notificato al datore di lavoro o all’istituto previdenziale, il pignoramento non poteva superare il quinto dello stipendio o della pensione.La nuova legge ha in particolare modificato la parte di stipendio o pensione che può essere pignorata, o meglio la quota della base pignorabile. Nello stabilire i nuovi limiti, il decreto n. 83/2015 fissa anche il cosiddetto minimo vitale impignorabile.

La violazione dei nuovi limiti di pignoramento

Nel caso in cui il credito violi i nuovi limiti di pignoramento imposti, considerando somme superiori a quelle previste dalla riforma, si ha l’inefficacia del pignoramento stipendio o pensione. L’inefficacia è solo parziale, ossia limitata esclusivamente alla parte di somme pignorate oltre i limiti, mentre resta valido per quelle entro i limiti di legge. L’inefficacia è rilevabile anche dal giudice d’ufficio dell’esecuzione.

Con le modifiche intervenute con il D.L 83/2015 diviene di importanza rilevante il momento in cui le somme vengono accreditate sul conto ovvero prima o dopo il pignoramento.

Vediamo meglio cosa si intende facendo degli esempi pratici.

Pignoramenti stipendi e pensioni: variazioni in base alle tempistiche dei versamenti

I limiti del pignoramento sono diverse se le somme di stipendi, pensioni, TFR sono depositate sul conto corrente bancario o postale.
Prima del pignoramento, la base pignorabile è la seguente: importo dell’assegno sociale (€ 448,51) moltiplicato per 3. Quindi, se il pensionato percepisce di pensione € 1.500, la base pignorabile che si ottiene è la seguente: € 1.500,00 – € 1.345,53 = € 154,47.
Questo è il calcolo per ottenere la base pignorabile e in tal caso, è possibile pignorare l’intera somma che eccede la base pignorabile, il caso specifico prevede € 154,47.

Dopo il pignoramento, la base imponibile cambia: l’importo della pensione o dell’assegno sociale aumenta della metà. Ad esempio, € 1.500,00 – € 672,76 (che corrisponde all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà quindi 448,51/2= 224,25 + 448,51 = 672,76).
La base pignorabile è di € 827,24 e da questa somma si può procedere al pignoramento di:

  • Crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice allegato
  • Crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5, quindi su 827,24 sono pignorabili € 165,44
  • Pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile
  • Altri crediti: nel limite di 1/5 della base pignorabile

È importante sapere che, in base alle nuove disposizioni normative, gli istituti di credito potranno bloccare i conti correnti bancari nei limiti previsti soltanto se le somme accreditate derivano pensioni o stipendi/salari. Ciò significa che se vengono accreditate somme aventi causale diversa, il conto, limitatamente a quelle somme diverse, rimane aggredibile senza alcun limite.

Nel caso di pignoramento in cui il terzo pignorato sia il soggetto pagatore (l’INPS, ad esempio), la pensione o le indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza possono essere pignorati per l’importo superiore alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Ossia solo l’importo superiore ad € 672,76, quindi € 1.500,00 – € 672,76 = € 827,24.

Da questa somma si può procedere al pignoramento di:

  • Crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice allegato
  • Crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5, quindi su 827,24 sono pignorabili € 165,44
  • Pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile
  • Altri crediti: nel limite di 1/5 della base pignorabile.

Perché non improvvisarsi investigatori privati

Debitore nullatenente, cosa fare