Credito al consumo: quali novità introduce la nuova direttiva CCD II?
Tutelare gli interessi dei consumatori e favorire la creazione di un mercato del credito europeo. Sono questi i principali obiettivi della Direttiva 2023/2225/UE (anche detta CCD II), pubblicata il 30 ottobre 2023, che va a regolamentare i contratti di credito ai consumatori in sostituzione della precedente Consumer Credit Directive (CCD) del 2008.
Alla base della nuova direttiva anche la necessità di adeguarsi agli sviluppi tecnologici che si sono verificati dal 2008 a oggi, con la comparsa di nuovi prodotti e l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, sempre più orientate a soluzioni digitali.
Gli Stati membri dovranno prepararsi ad adottare la nuova direttiva entro il 20 novembre 2025, anche se poi le disposizioni previste verranno applicate a decorrere dal 20 novembre 2026 e la precedente direttiva resterà in vigore per i contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.
Di seguito riprendiamo alcuni fondamentali passaggi della CCD II al fine di comprenderne la portata.
L’ambito di applicazione
L’articolo 2 specifica che la CCD II si applica genericamente “ai contratti di credito”, per poi andare ad elencare nel dettaglio i casi che ne sono esclusi.
Qualche esempio? La direttiva non si applica ai:
- contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto connesso ai beni immobili;
- contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
- contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000EUR;
- contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
- contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un’altra autorità prevista dalla legge;
- contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell’oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
- contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
- contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
- contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
- contratti di credito in corso al 20 novembre 2026.
Non mancano, però, deroghe ai precedenti casi e specifiche particolari.
Da notare come, nella CCD II rientrino in sostanza anche i contratti con importo totale del credito inferiore a 200 euro, eliminando di fatto la precedente soglia minima, e quelli fino a 100.000 euro, aumentando la soglia massima (prima di 75 mila euro).
Obblighi informativi, pubblicità, vendite abbinate e consenso
La direttiva rafforza gli obblighi informativi, al fine di ottenere un consenso del consumatore consapevole e informato. Obblighi che devono esserci nella fase precontrattuale come in quella contrattuale, in modo che il consumatore abbia tutte le informazioni necessarie (tasso applicato, diritto di recesso, costi, condizioni, trattamento dei dati, modalità di rimborso…) per valutare il contratto.
In particolare, le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito devono essere corrette, chiare e non ingannevoli. Sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l’importo totale che è tenuto a pagare.
Fondamentale il passaggio dove si sottolinea che il consenso del consumatore per la conclusione di contratti di credito o l’acquisto di servizi accessori deve essere chiaramente esplicitato e non desunto.
È, inoltre, fatto divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata (dove al credito si abbina un prodotto o un servizio non disponibile separatamente), mentre sono consentite quelle aggregate (dove il contratto di credito si può stipulare anche senza l’acquisto di altri prodotti o servizi, che possono però aggiungersi).
Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore
Tra le novità proposte dalla nuova direttiva vi è anche il rafforzamento degli obblighi relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore.
Prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è, infatti, tenuto a effettuare un’analisi approfondita del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione deve essere effettuata nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e deve tenere adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.
Questa analisi deve essere effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito, sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore.
Si tratta di informazioni che possono comprendere elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, informazioni sulle attività e passività finanziarie o informazioni su altri impegni finanziari. Dati che possono essere ottenute da fonti interne o esterne, incluso il consumatore e, dove necessario, sulla base di una consultazione di una banca dati.
Contenimento dei tassi e dei costi
Oltre a elencare nel dettaglio le informazioni che devono essere riportate nei contratti, la direttiva sottolinea l’importanza di adottare misure per contenere i tassi e i costi correlati al finanziamento.
L’articolo 31 della CCD II prevede infatti che si adottino misure intese a prevenire efficacemente gli abusi e a far sì che ai consumatori non possano essere applicati tassi debitori, tassi annui effettivi globali o costi totali del credito eccessivamente elevati.
Una direttiva dalla parte del consumatore
La CCD II con l’ampliamento dell’ambito di applicazione, con il rafforzamento degli obblighi informativi e di valutazione del merito creditizio, nonché con l’indicazione di adottare misure per il contenimento dei costi, è una direttiva decisamente dalla parte del consumatore.
A queste richieste si aggiungono poi anche quella di promuovere una corretta educazione finanziaria del consumatore, oltre all’indicazione di fornire aiuto ai consumatori in difficoltà.
Un passo avanti da un lato verso una maggiore attenzione agli utenti finali, dall’altro verso una maggiore professionalità degli intermediari finanziari.