Skip to main content

Interessi di mora per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Nella G.U. nr. 22 del 27 gennaio 2012 è stato pubblicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato nella misura dell’1% il saggio di interesse applicabile, al netto delle maggiorazioni previste, ai casi di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2012.

Nella G.U. nr. 22 del 27 gennaio 2012 è stato pubblicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato nella misura dell’1% il saggio di interesse applicabile, al netto delle maggiorazioni previste, ai casi di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali per il semestre 1 gennaio – 30 giugno 2012.

Il saggio si riferisce alle ipotesi di mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti nella generalità dei contratti conclusi tra imprese o fra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente a favore del creditore con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattualmente pattuito in misura pari al saggio periodicamente pubblicato maggiorato di sette punti percentuali: in sostanza l’interesse base viene calcolato assumendo come riferimento il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle principali operazioni di rifinanziamento, cui va poi sommata la maggiorazione.

E’ opportuno tenere presente che, qualora le parti non stabiliscano convenzionalmente un termine di pagamento nel contratto, opera in via subordinata il termine legale di trenta giorni normalmente decorrente dalla data di ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento. In definitiva, per il semestre in corso il saggio complessivo degli interessi moratori applicabili dai creditori è pari all’8%.

In ogni caso le parti del rapporto contrattuale restano libere di determinareespressamente e per iscrittol’applicazione di un differente tasso di interessi moratori, purché non diano vita ad un accordo gravemente iniquo in danno del creditore, accordo che sarebbe viziato da nullità radicale (ad esempio tramite determinazione di interessi moratori in misura irrisoria e quindi tale da far venir meno la funzione deterrente rispetto al ritardo nei pagamenti); analogamente le parti mantengono la facoltàaccordandosi per iscritto e sempre entro limiti di ragionevolezzadi subordinare il decorso degli interessi moratori all’assunzione di un formale atto di costituzione in mora del debitore.

L’autonomia contrattuale è invece assai limitata per quanto riguarda le transazioni che abbiano per oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, rispetto ai quali è la norma di legge a stabilire in maniera inderogabile un termine tassativo di pagamento di sessanta giorni dal ritiro o dalla consegna dei prodotti stessi nonché la misura degli interessi moratori, determinati tenendo conto di una maggiorazione fissa di nove punti percentuali aggiuntivi.

Per il semestre in corso, il tasso di interessi di mora applicabile alle cessioni di prodotti alimentari deteriorabili è pari al 10%.

Ricordiamo che, per quanto il tasso venga stabilito con cadenza semestrale, si tratta di un valore su base annua e quindi gli interessi si calcolano moltiplicando i giorni di ritardo del pagamento nel semestre per l’importo del credito insoluto, dividendo poi il risultato per 365 giorni.

Al fine di facilitare il computo degli interessi dovuti in relazione ai crediti commerciali già scaduti, di seguito si riporta tabella riepilogativa dei tassi di riferimento stabiliti dalla data di entrata in vigore del D-Lgs. Nr. 231/2002

 

TASSI DI MORA ex d.lgs. 231/2002

Dal

Al

Tasso
B.C.E.

Maggiorazione

Totale

01/07/2002

31/12/2002

3,35%

7,00%

10,35%

01/01/2003

30/06/2003

2,85%

7,00%

9,85%

01/07/2003

31/12/2003

2,10%

7,00%

9,10%

01/01/2004

30/06/2004

2,02%

7,00%

9,02%

01/07/2004

31/12/2004

2,01%

7,00%

9,01%

01/01/2005

30/06/2005

2,09%

7,00%

9,09%

01/07/2005

31/12/2005

2,05%

7,00%

9,05%

01/01/2006

30/06/2006

2,25%

7,00%

9,25%

01/07/2006

31/12/2006

2,83%

7,00%

9,83%

01/01/2007

30/06/2007

3,58%

7,00%

10,58%

01/07/2007

31/12/2007

4,07%

7,00%

11,07%

01/01/2008

30/06/2008

4,20%

7,00%

11,20%

01/07/2008

31/12/2008

4,10%

7,00%

11,10%

01/01/2009

30/06/2009

2,50%

7,00%

9,50%

01/07/2009

31/12/2009

1,00%

7,00%

8,00%

01/01/2010

30/06/2010

1,00%

7,00%

8,00%

01/07/2010

31/12/2010

1,00%

7,00%

8,00%

01/01/2011

30/06/2011

1,00%

7,00%

8,00%

01/07/2011

31/12/2011

1,25%

7,00%

8,25%

01/01/2012

30/06/2012

1,00%

7,00%

8,00%

 

 

Facilitare il recupero dei crediti per salvare le banche italiane

Le microspie in farmacia