Quando il debitore non è sottoposto a una procedura concorsuale – e come regola generale – le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi «certi e precisi».
Per l'amministrazione finanziaria la deduzione fiscale richiede il carattere definitivo della perdita escludendo la rilevanza di ogni elemento valutativo o meramente presuntivo (risoluzione 9/656 del 1979).
Viene introdotto un concetto di «inevitabilità» della perdita (risoluzione 9/517 del 1980), che deve essere analiticamente comprovata da documentazione che evidenzi il mancato realizzo del credito, salvo il caso di crediti commerciali di modesto importo – da valutarsi in relazione all'entità del portafoglio complessivo
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