Fondo di garanzia per le PMI: cosa prevede la riforma introdotta nel 2024?
A seguito del cosiddetto decreto Anticipi, dal 1° gennaio 2024 è in vigore la riforma del Fondo di garanzia per le PMI. L’obiettivo è quello di sostenere il tessuto imprenditoriale italiano, agevolandone l’accesso al credito attraverso una garanzia pubblica.
Cos’è il Fondo di garanzia per le PMI?
Il Fondo di garanzia per le PMI è un’iniziativa governativa, finanziata in parte con risorse UE, molto utile per sostenere lo sviluppo delle imprese. Si tratta infatti di un’agevolazione istituita con legge n. 662/1996 e operativa dal 2000 che offre alle piccole e medie imprese garanzie statali per i finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
In sostanza, le PMI che si avvalgono di questo strumento hanno il grande vantaggio di poter ottenere dei finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. Il che vuole dire risparmiare sulla stipula di polizze assicurative o sui costi delle fidejussioni.
Le novità previste per il 2024
Con la conversione in legge del decreto Anticipi, il Fondo di garanzia per le PMI viene rivisto e rinnovato. Le nuove disposizione hanno validità dal primo gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024. Vediamo assieme cosa cambia e cosa invece viene confermato.
Partiamo da una conferma: l’importo massimo garantito per beneficiario resta fissato a cinque milioni di euro.
Variano, invece, le percentuali di copertura della garanzia che saranno:
- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
- 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
- 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
- 50% per operazioni di capitale di rischio
- 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative.
- 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità
Novità anche sul fronte delle operazioni di importo ridotto. In questo caso, il nuovo limite dell’ammontare ammissibile (cumulativo per tutte le operazioni in essere) è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario, che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti confidi autorizzati.
Per questo tipo di operazioni non si applica il modello di rating ai fini dell’ammissibilità.
Beneficiari, modello di valutazione e ammissibilità
Abbiamo fatto riferimento al modello di rating utilizzato per valutare l’ammissibilità al Fondo, ma in cosa consiste?
La fascia di valutazione dell’impresa beneficiaria viene definita in fase di presentazione della richiesta di ammissione, attraverso l’analisi dei dati economico-finanziari degli ultimi due bilanci e del merito creditizio dell’azienda richiedente che emerge dalle informazioni a disposizione della Centrale dei rischi e non solo.
A fronte dell’analisi economico-finanziaria e di quella creditizia, viene assegnata una fascia diversa in base al grado di rischio, dove la fascia 1 è quella meno rischiosa e la fascia 5 quella più rischiosa.
Chiarito questo aspetto, è bene evidenziare un’importante novità della riforma del Fondo per il 2024 è l’esclusione delle imprese in fascia 5. Il che vuole dire che le aziende più rischiose non potranno godere delle garanzie del Fondo.
Se la fascia 5 viene esclusa, la platea dei soggetti che potranno accedere alla garanzia del Fondo si amplia coinvolgendo le small mid cap (imprese con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 499).
Da notare poi l’inclusione degli enti del terzo settore. Per loro, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo.
Senza l’iscrizione al Repertorio economico amministrativo, gli enti del terzo settore sono ammessi solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale in via di istituzione.
In questa sezione speciale ricadranno anche le richieste di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Quanto alle start-up innovative, le garanzie rilasciate dal Fondo sono concesse senza valutazione dei dati contabili di bilancio a condizione che il finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca altra garanzia, reale, assicurativa o bancaria.
Come richiedere l’ammissione al Fondo
L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, chiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca stessa ad avviare la pratica di ammissione al Fondo.
In alternativa, ci si può rivolgere a un confidi accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza per poi richiedere la controgaranzia al Fondo.
Per restare competitivo il tessuto imprenditoriale italiano deve sapersi rinnovare costantemente. Il Fondo di garanzia è un ottimo esempio di come lo Stato può affiancare le aziende che vogliono investire sul proprio business. Perché non approfittarne?