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Debitore nullatenente, cosa fare

Quali sono le armi a disposizione del creditore in caso di pignoramento infruttuoso?

Un punto dolente della nostra giustizia, oltre ai tempi dei processi, sono le difficoltà di recuperare i crediti vantati nei confronti della parte soccombente.

Il tutto deriva dal fatto che i tempi della giustizia italiana sono lunghissimi, basti pensare che tra i 27 Paesi dell’UE, in quanto a efficienza del sistema giudiziario, il nostro si trova al 24° posto. Tale atteggiamento consente al debitore di vivere “allegramente” pur avendo beni intestati, in quanto i lunghi tempi per arrivare ad una sentenza gli permettono di liberarsi del suo intero patrimonio.

Il codice civile stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni “presenti” o “futuri”, il che implica due questioni fondamentali:

  • Non è detto che se oggi il debitore risulta nullatenente lo sarà anche domani. Il pignoramento può essere tentato per tutta la vita del soggetto obbligato e anche nei confronti dei suoi eredi (ovviamente solo nei casi dove hanno accettato l’eredità): l’importante è avere l’accortezza di interrompere periodicamente i termini di prescrizione che, per i titoli giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc) è di 10 anni.
  • Dall’altro lato “nessuno può essere costretto a qualcosa di impossibile”.

Le norme “punitive” nel caso in cui il creditore sia una banca prevedono ad esempio la segnalazione alla Centrale Rischi, quindi si procederà al divieto di emissione assegni, difficoltà ad ottenere nuovi prestiti o finanziamenti, ecc.

Se poi il debitore è un imprenditore potrebbe essere dichiarato fallito, con alcune limitazioni sul piano politico-amministrativo.

Detto ciò, esistono dei correttivi proprio per arginare fenomeni fraudolenti studiati a tavolino per non pagare i debiti.

Il creditore si può attivare, tramite le società investigative, ad individuare la reale situazione economica patrimoniale del debitore come ad esempio il rintraccio dei rapporti bancari (per pignorare il conto corrente), della professione o da quale ente percepisce la pensione oppure rintracciare in quale comune ha eventuali beni immobili (per poterli sottoporre ad esecuzione forzata).

Anche per chi non ha “formalmente” nulla, l’arma del penale è sempre molto convincente. Ma raramente è possibile farsi giustizia con una querela. Questo è possibile tutte le volte in cui il debitore, nel momento in cui ha contratto l’obbligazione, era consapevole di non poterla adempiere e, ciò nonostante, ha fornito al creditore rassicurazioni sulla propria solidità economica.

Vediamo un altro esempio: il soggetto che rilascia un assegno postdatato, rassicurando l’imprenditore che, alla data di scadenza, esso sarà coperto, mentre sa già che ciò è impossibile; o all’imprenditore che faccia un ordinativo di merce, garantendone il puntuale pagamento, sebbene versi già in uno stato prefallimentare.

Il rischio del procedimento penale vale anche nel caso in cui il debitore, oggetto di pignoramento mobiliare con esito infruttuoso, alla specifica domanda dell’ufficiale giudiziario (la formulazione di tale domanda è obbligatorio) dichiari di non avere alcun bene pignorabile. Anche in questo caso il creditore, che dimostri il contrario, potrà usare la querela come “arma del ricatto”.

Potrebbe essere che il debitore, abbia venduto o donato tutti i suoi beni o li abbia costituiti in fondo patrimoniale. In questo caso il credito può proseguire sulle seguenti strade:

  • Entro un anno dal compimento dell’atto potrà rivalersi ugualmente sul bene, pignorandolo anche in capo a terzi soggetti;

In ogni caso, anche dopo tale scadenza, si potrà esercitare, nei cinque anni successivi all’atto, la cosiddetta azione revocatoria.

Un punto dolente della nostra giustizia, oltre ai tempi dei processi, sono le difficoltà di recuperare i crediti vantati nei confronti della parte soccombente.

Il tutto deriva dal fatto che i tempi della giustizia italiana sono lunghissimi, basti pensare che tra i 27 Paesi dell’UE, in quanto a efficienza del sistema giudiziario, il nostro si trova al 24° posto. Tale atteggiamento consente al debitore di vivere “allegramente” pur avendo beni intestati, in quanto i lunghi tempi per arrivare ad una sentenza gli permettono di liberarsi del suo intero patrimonio.

Il codice civile stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni “presenti” o “futuri”, il che implica due questioni fondamentali:

  • Non è detto che se oggi il debitore risulta nullatenente lo sarà anche domani. Il pignoramento può essere tentato per tutta la vita del soggetto obbligato e anche nei confronti dei suoi eredi (ovviamente solo nei casi dove hanno accettato l’eredità): l’importante è avere l’accortezza di interrompere periodicamente i termini di prescrizione che, per i titoli giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, ecc) è di 10 anni.
  • Dall’altro lato “nessuno può essere costretto a qualcosa di impossibile”.

Le norme “punitive” nel caso in cui il creditore sia una banca prevedono ad esempio la segnalazione alla Centrale Rischi, quindi si procederà al divieto di emissione assegni, difficoltà ad ottenere nuovi prestiti o finanziamenti, ecc.

Se poi il debitore è un imprenditore potrebbe essere dichiarato fallito, con alcune limitazioni sul piano politico-amministrativo.

Detto ciò, esistono dei correttivi proprio per arginare fenomeni fraudolenti studiati a tavolino per non pagare i debiti.

Il creditore si può attivare, tramite le società investigative, ad individuare la reale situazione economica patrimoniale del debitore come ad esempio il rintraccio dei rapporti bancari (per pignorare il conto corrente), della professione o da quale ente percepisce la pensione oppure rintracciare in quale comune ha eventuali beni immobili (per poterli sottoporre ad esecuzione forzata).

Anche per chi non ha “formalmente” nulla, l’arma del penale è sempre molto convincente. Ma raramente è possibile farsi giustizia con una querela. Questo è possibile tutte le volte in cui il debitore, nel momento in cui ha contratto l’obbligazione, era consapevole di non poterla adempiere e, ciò nonostante, ha fornito al creditore rassicurazioni sulla propria solidità economica.

Vediamo un altro esempio: il soggetto che rilascia un assegno postdatato, rassicurando l’imprenditore che, alla data di scadenza, esso sarà coperto, mentre sa già che ciò è impossibile; o all’imprenditore che faccia un ordinativo di merce, garantendone il puntuale pagamento, sebbene versi già in uno stato prefallimentare.

Il rischio del procedimento penale vale anche nel caso in cui il debitore, oggetto di pignoramento mobiliare con esito infruttuoso, alla specifica domanda dell’ufficiale giudiziario (la formulazione di tale domanda è obbligatorio) dichiari di non avere alcun bene pignorabile. Anche in questo caso il creditore, che dimostri il contrario, potrà usare la querela come “arma del ricatto”.

Potrebbe essere che il debitore, abbia venduto o donato tutti i suoi beni o li abbia costituiti in fondo patrimoniale. In questo caso il credito può proseguire sulle seguenti strade:

  • Entro un anno dal compimento dell’atto potrà rivalersi ugualmente sul bene, pignorandolo anche in capo a terzi soggetti;
  • In ogni caso, anche dopo tale scadenza, si potrà esercitare, nei cinque anni successivi all’atto, la cosiddetta azione revocatoria.

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