I creditori potranno chiedere al giudice l’autorizzazione di far cercare dall’ufficiale giudiziario i beni aggredibili intestati al debitore, compresa l’anagrafe tributaria.
L’anagrafe dei conti correnti sarà messa a disposizione dei tribunali anche per le procedure fallimentari, separazioni e divorzi.
Il principio della conoscibilità, per ragioni di giustizia, di patrimoni e redditi è codificato dal decreto legge di riforma della giustizia civile, il quale fornisce la base giuridica per consentire al creditore, previa autorizzazione del giudice e a mezzo dell’ufficiale giudiziario, di sapere anche le informazioni sui rapporti finanziari inviate da banche, poste e altri istituti finanziari all’anagrafe tributaria.
La privacy del debitore diventerà cosi un valore superato in quanto la tutela di essa verrà autorizzata giudizialmente mediante una procedura stabilita dalla legge, senza bisogno di fornire l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice della privacy.
Si tenga presente che le società investigative regolarmente autorizzate, pertanto provviste di licenza di Pubblica Sicurezza, che forniscono tale servizio, come Abbrevia S.r.l., danno l’opportunità al creditore di esaminare e individuare i beni aggredibili (inclusi i rapporti bancari) ancora prima di arrivare in Tribunale, al fine di evitare inutili costi qualora il debitore non sia capiente.
A disposizione del creditore tutta l’attrezzatura necessaria per riuscire a fermare i cosiddetti furbetti del debito.